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Regolamento di disciplina

Riferimenti Normativi:

NOTA MIUR 3602/PO 18 luglio 2008

DPR 249/1998 E DPR 235/2007 ( statuto delle studentesse e degli studenti)

DPR 137/2008 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università)

DPR 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008)

L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Direttiva MPI Prot. N.16/2007 (Linee di indirizzo per la prevenzione e la lotta al bullismo)

Direttiva MPI Prot. N. 104/2007 (Linee di indirizzo in ordine alla normativa vigente a tutela della Privacy con riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

 

1. Premessa

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea per trasmettere la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si attua nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.

L’obiettivo del regolamento d’Istituto non è esclusivamente l’individuazione delle mancanze disciplinari e la determinazione delle correlate sanzioni, ma è principalmente la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

2. Principi Generali

  • La sanzione disciplinare ha una funzione educativa, offrendo la possibilità di recupero dello studente anche mediante attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
  • La scuola nell’attuazione delle sanzioni deve ispirarsi al principio di gradualità , per quanto possibile, a quello della riparazione del danno;
  • La responsabilità disciplinare è personale;
  • Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni al Dirigente Scolastico o al suo delegato
  • I provvedimenti disciplinari si intendono applicabili anche per “situazioni scolastiche” che si svolgono in ambiti e orari extrascolastici: uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione.
  • Le infrazioni disciplinari concorreranno a definire il voto di comportamento, elemento che può pregiudicare l’ammissione alla classe successiva.

3. Sanzioni Disciplinari

Art. 1

Il richiamo verbale, il richiamo scritto, natura delle mancanze

Il richiamo verbale è considerato una modalità prioritaria e funzionale a che lo studente acquisisca consapevolezza dei propri doveri e dei comportamenti da assumere in ambito scolastico.

In caso di inadempienza dello studente, il docente o il Dirigente scolastico presente al fatto richiama lo studente verbalmente e, in base alla gravità dell’infrazione, annota sul registro di classe quanto accaduto.

Lo studente è sanzionato con il richiamo scritto quando si rende autore dei seguenti comportamenti:

 

  1. Ripetuti ritardi non giustificati
  2. Omissione della giustificazione delle assenze
  3. Ripetute assenze che possono compromettere l’assolvimento dell’obbligo scolastico
  4. Assenze “strategiche”
  5. Ritardi al rientro in classe e al cambio dell’ora
  6. Mancata esecuzione delle specifiche attività assegnate
  7. Fruizione di materiali o strumenti non consentiti durante le prove di verifica
  8. Utilizzo delle macchine erogatrici di cibo e bevande in orario diverso dall’intervallo
  9. Disturbo continuato durante le attività didattiche
  10. Insulti e termine volgari e/o offensivi
  11. Comportamenti irrispettosi nei confronti dell’”altro”
  12. Atti e parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione
  13. Utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici ( il loro utilizzo è consentito solo durante l’intervallo e nel cortile della scuola)
  14. Violazione del divieto di fumare in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, anche durante l’intervallo. Il divieto è esteso alle sigarette elettroniche.
  15. Violazione dei regolamenti di laboratorio
  16. Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente
  17. Danneggiamenti a spazi e ad attrezzature scolastiche
  18. Falsificazione della firma dei genitori o di chi ne fa le veci
  19. Allontanamento dalla sede scolastica, anche momentaneamente, senza l’autorizzazione della Presidenza.

 

Organi competenti ad irrogare la sanzione:

– Docente di classe/Docente Coordinatore

– Dirigente scolastico

 

Procedimento

L’Organo competente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare ed invita lo studente ad esporre le proprie giustificazioni.

Nella ipotesi di cui al punto 13 provvede al ritiro del cellulare o del dispositivo elettronico utilizzato; lo stesso viene restituito al genitore tempestivamente convocato.

Nella ipotesi di cui al punto 14 oltre al provvedimento disciplinare si procede ad una pena pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.2

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni

     Sospensione dalle uscite didattiche e dal viaggio d’istruzione

Lo studente è sanzionato con l’allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore ai 15 giorni in caso di grave recidiva di infrazione dei comportamenti di cui ai punti 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 dell’art.1 del presente regolamento.

Nei periodi di allontanamento la scuola metterà in atto tutte quelle iniziative tendenti a mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare la meglio il suo rientro nella comunità scolastica.

L’organo erogatore della sanzione può decidere come provvedimento autonomo diverso dall’allontanamento la sospensione dalla partecipazione alle uscite didattiche/al viaggio di istruzione con obbligo di frequenza. Tale sanzione potrà essere sospesa a cura del Consiglio di classe in caso lo studente sanzionato dimostri di assumere comportamenti corretti e responsabili.

L’organo erogatore della sanzione può altresì decidere come provvedimento autonomo diverso dall’allontanamento o come misura accessoria che si accompagni alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica le seguenti attività:

 

  • Attività di ricerca e/o approfondimento individuale;
  • Produzione di elaborati (scritti e/o iper-testuali)
  • Riordino di materiali, strumenti, cataloghi e archivi presenti nella scuola;
  • Attività di segreteria;
  • Attività di volontariato all’interno della scuola;
  • Lavori socialmente utili, quali la pulizia dei banchi o dei pavimenti, o altre opere di normale manutenzione degli arredi e dei locali

 

Organo competente ad irrogare la sanzione:

Il Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione ( es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

 

Procedimento

Il docente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare.

La contestazione dell’infrazione viene annotata sul registro di classe e comunicata nello stesso giorno al Dirigente Scolastico che provvede alla notifica per iscritto ai genitori.

Il Dirigente procede all’audizione dello studente interessato ovvero di altre persone informate sui fatti, chiedendo, se lo ritiene, la collaborazione dei docenti.

Il Consiglio di Classe, già convocato in seduta ordinaria o, nel caso la situazione lo richieda, in seduta straordinaria valuta la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Nel verbale vengono specificate in modo chiaro le motivazioni che hanno resa necessaria l’irrogazione della sanzione.

Il Dirigente provvede alla notifica del provvedimento sanzionatorio, indicando l’organo competente ad esaminare l’eventuale impugnativa. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

Art. 3

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore ai 15 giorni

Lo studente è sanzionato con l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore ai 15 giorni per reati che violino la dignità della persona umana ( ad esempio violenza privata, minaccia grave, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, bullismo, introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe), oppure per situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone (ad esempio incendio, allagamento, atti di vandalismo)

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7°comma dell’art. 4 dello statuto degli studenti e delle studentesse.

In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Nei periodi di allontanamento pari o superiori ai 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

 

Organo competente ad irrogare la sanzione:

– Il Consiglio d’Istituto (qualora lo studente sanzionato o un suo genitore facciano parte dell’organo hanno l’obbligo di astenersi).

    

Procedimento

Il docente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare.

La contestazione dell’infrazione viene annotata sul registro di classe e comunicata nello stesso giorno al Dirigente Scolastico che provvede alla notifica per iscritto ai genitori.

Il Dirigente procede all’audizione dello studente interessato ovvero di altre persone informate sui fatti, chiedendo, se lo ritiene , la collaborazione dei docenti.

Il Consiglio di Classe, già convocato in seduta ordinaria o, nel caso la situazione lo richieda, in seduta straordinaria valuta la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente provvede alla notifica del provvedimento sanzionatorio, indicando l’organo competente ad esaminare l’eventuale impugnativa Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

Art.4

Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico

Lo studente è sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico nel caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e l’impossibilità di attuare un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento si eviterà, comunque, che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.

    

Organo competente ad irrogare la sanzione:

– Il Consiglio d’Istituto d’Istituto (qualora lo studente sanzionato o un suo genitore facciano parte dell’organo hanno l’obbligo di astenersi)

 

Procedimento

Il docente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare.

La contestazione dell’infrazione viene annotata sul registro di classe e comunicata nello stesso giorno al Dirigente Scolastico che provvede alla notifica per iscritto ai genitori.

Il Dirigente procede all’audizione dello studente interessato ovvero di altre persone informate sui fatti, chiedendo, se lo ritiene , la collaborazione dei docenti.

Entro 2 giorni dall’infrazione il Dirigente convoca il Consiglio di Istituto che accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione ovvero decide per la conversione della stessa in attività utili alla comunità.

Il Dirigente provvede alla notifica del provvedimento sanzionatorio, indicando l’organo competente ad esaminare l’eventuale impugnativa Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

Art.5

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all’esame di qualifica/esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente è sanzionato con l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di qualifica/di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi tra quelli indicati all’art. 4 del presente regolamento.

 

Organo competente ad irrogare la sanzione:

– Il Consiglio d’Istituto (qualora lo studente sanzionato o un suo genitore facciano parte dell’organo hanno l’obbligo di astenersi).

 

Procedimento

Il docente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare.

La contestazione dell’infrazione viene annotata sul registro di classe e comunicata nello stesso giorno al Dirigente Scolastico che provvede alla notifica per iscritto ai genitori.

Il Dirigente procede all’audizione dello studente interessato ovvero di altre persone informate sui fatti, chiedendo, se lo ritiene , la collaborazione dei docenti.

Entro 2 giorni dall’infrazione viene convocato il Consiglio di Istituto che procede all’irrogazione della sanzione, specificando in modo chiaro le motivazioni che l’ hanno resa necessaria.

Il Dirigente provvede alla notifica del provvedimento sanzionatorio, indicando l’organo competente ad esaminare l’eventuale impugnativa. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

 

4 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse

(genitori o chi ne fa le veci, studenti maggiorenni) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione all’apposito Organo di Garanzia interno all’Istituto.

L’Organo di Garanzia decide in merito nei successivi 10 giorni. Nel caso l’Organo di Garanzia non decida entro tali termini, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Qualora il Consiglio di Classe o il Consiglio d’Istituto lo ritengano assolutamente necessario, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare verso gli studenti si configura come atto amministrativo e, come tale, dotato di esecutività

 

  4.1 Organo Di Garanzia

 Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento e sui conflitti che sorgano all’interno dell’istituto sulla applicazione dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, chiunque abbia interesse può ricorrere all’Organo di Garanzia.

Il ruolo dell’Organo di Garanzia è quello di favorire la mediazione tra le parti, in una logica tesa a sanare i conflitti e non ad acutizzarli.

L’Organo di Garanzia esamina i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento e decide in merito.

L’Organo di garanzia è costituito da 5 membri:

 

  • Dirigente Scolastico (Presidente) – membro di diritto
  • 1 studente
  • 1 docente
  • 1 genitore
  • 1 rappresentante del personale ATA

 

I componenti dell’Organo di Garanzia sono individuati all’interno del Consiglio d’Istituto, di norma nel corso della prima riunione di ciascun anno scolastico.

Fino al   momento del rinnovo resta in carica quello dell’anno precedente.

Nel caso di incompatibilità o dovere di astensione (lo studente da sanzionare fa parte dell’Organo o ne fa parte il genitore), vengono nominati membri supplenti.

Il Dirigente Scolastico provvede a notificare il provvedimento di accoglimento o di reiezione del ricorso ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

 

L’Organo di Garanzia decide sui ricorsi entro 10 giorni dalla presentazione degli stessi e, prima di assumere una decisione, deve sentire la/il/i ricorrente/i.

Le votazioni, quando si tratti di persone, sono segrete. Le decisioni, adeguatamente motivate e definite, sono assunte a maggioranza assoluta. Nel computo dei voti non vengono considerate le schede bianche e nulle, per le votazioni segrete, e le astensioni in quelle palesi. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le decisioni, adeguatamente motivate, saranno tempestivamente comunicate per iscritto all’interessato

Di ogni riunione viene redatto un verbale, su registro a pagine numerate, dal segretario verbalizzatore che è nominato dal Presidente volta per volta. Il verbale deve essere compilato in contestualità con le dichiarazioni e i fatti che esso attesta e documenta, deve essere letto e approvato al termine della riunione e sottoscritto da tutti i presenti. Le cancellature devono mantenere leggibile ciò che viene rettificato e devono essere controfirmate dal presidente e dal segretario. Eventuali documenti allegati sono incollati sul registro, bollati a margine e controfirmati di traverso sul lembo dal presidente e dal segretario.

Avverso la decisione dell’Organo di Garanzia dell’Istituto, entro 15 giorni dalla sua comunicazione, è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse ( genitori, studenti) al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che, secondo quanto previsto all’art. 2 DPR 235/2007, decide previo parere vincolante dell’apposito Organo di Garanzia Regionale.

 

Tabella A – Il richiamo verbale, il richiamo scritto, natura delle mancanze

 

Ambiti Comportamenti Chi Irroga La Sanzione E Il Procedimento Impugnazione
Rispetto Delle Norme Comuni · Ripetuti ritardi non giustificati· Omissione della giustificazione delle assenze· Ripetute assenze che possono compromettere l’assolvimento dell’obbligo scolastico· Assenze “strategiche”

· Ritardi al rientro in classe e al cambio dell’ora

· Mancata esecuzione delle specifiche attività assegnate

· Fruizione di materiali o strumenti non consentiti durante le prove di verifica

· Falsificazione della firma dei genitori o di chi ne fa le veci

· Allontanamento dalla sede scolastica, anche momentaneamente, senza l’autorizzazione della Presidenza

· Utilizzo delle macchine erogatrici di cibo e bevande in orario diverso dall’intervallo

· Utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici

 

 o   Il Docente di classe/Docente Coordinatoreo   Dirigente scolastico1. L’Organo competente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare ed invita lo studente ad esporre le proprie giustificazioni.2.  Nella ipotesi di cui al punto 13 dell’art. 1 del Regolamento di Disciplina, l’organo competente provvede al ritiro del cellulare o del dispositivo elettronico utilizzato; lo stesso viene restituito al genitore tempestivamente convocato.3.  Nella ipotesi di cui al punto 14 dell’art. 1 del Regolamento di Disciplina, oltre al provvedimento disciplinare, si procede ad una pena pecuniaria4.  La sanzione viene annotata sul registro di classe, sul libretto personale dello studente e, nel caso la sanzione sia irrogata dal docente, quest’ultimo, a suo giudizio, la comunica al Dirigente Scolastico che provvede ad eventuale successivo colloquio con i genitori.  

 

Organo

 

 

Di

 

 

Garanzia

Rispetto Degli Altri · Comportamenti irrispettosi nei confronti dell’”altro”· Atti e parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione
Rispetto Delle Norme Di Sicurezza Che Tutelano La Salute · Violazione del divieto di fumare in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto· Violazione dei regolamenti di laboratorio
Rispetto Delle Strutture E Delle Attrezzature · Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente· Danneggiamenti di spazi e delle attrezzature scolastiche

 

Tabella B – Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni e sospensione dalle uscite didattiche e dal viaggio d’istruzione

 

Ambiti Comportamenti Chi Irroga La Sanzione E Il Procedimento Impugnazione
Rispetto Delle Norme Comuni E Degli Altri Casi di recidiva dei seguenti comportamenti, già oggetto di richiamo scritto:· Disturbo continuato durante le attività didattiche·  Insulti e termine volgari e/o offensivi· Comportamenti irrispettosi nei confronti dell’”altro”· Atti e parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione· Utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici (il loro utilizzo è consentito solo durante l’intervallo e nel cortile della scuola)· Falsificazione della firma dei genitori o di chi ne fa le veci· Allontanamento dalla sede scolastica, anche momentaneamente, senza l’autorizzazione della Presidenza.

Il Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione ( es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

1. Il docente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare e comunicata nello stesso giorno al Dirigente Scolastico che provvede alla notifica per iscritto ai genitori.

2. Il Dirigente procede all’audizione dello studente interessato ovvero di altre persone informate sui fatti.

3. Il Consiglio di Classe, già convocato in seduta ordinaria o, nel caso la situazione lo richieda, in seduta straordinaria   valuta la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

4. Il Dirigente provvede alla notifica del provvedimento sanzionatorio, indicando l’organo competente ad esaminare l’eventuale impugnativa Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

 

Oragno

Di

Garanzia

Rispetto Delle Norme Di Sicurezza Che Tutelano La Salute · Violazione del divieto di fumare in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto· Violazione dei regolamenti di laboratorio
Rispetto Delle Strutture E Delle Attrezzature · Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente· Danneggiamenti spazi e attrezzature scolastiche

 

 

Tabella C – Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore ai 15 giorni

 

Ambiti Comportamenti Chi Irroga La Sanzione E Il Procedimento Impugnazione
Rispetto Degli Altri Casi di recidiva e atti di violenza gravi che violino la dignità della persona umana:· atti di violenza· minaccia grave· percosse· ingiurie· reati di natura sessuale· bullismo· Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe o    Consiglio di Istituto (qualora lo studente sanzionato o un suo genitore facciano parte dell’organo hanno l’obbligo di astenersi) 1. Il docente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare e comunicata nello stesso giorno al Dirigente Scolastico che provvede alla notifica per iscritto ai genitori.2.  Il Dirigente procede all’audizione dello studente interessato ovvero di altre persone informate sui fatti.3.  Entro 2 giorni dall’infrazione il Dirigente convoca il Consiglio di Istituto che accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione ovvero decide per la conversione della stessa in attività utili alla comunità scolastica.

4.  Il Dirigente provvede alla notifica del provvedimento sanzionatorio. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

Organo

Di

Garanzia

Rispetto Delle Norme Di Sicurezza Che Tutelano La Salute Atti che determinano situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone:· violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati· incendi· allagamenti
Rispetto Delle Strutture E Delle Attrezzature · Danneggiamenti volontari di ingente valore di strutture e/o attrezzature

 

Tabella D – Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ovvero esclusione dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all’esame di qualifica/esame di stato conclusivo del corso di studi

 

Ambiti Comportamenti Chi Irroga La Sanzione E Il Procedimento Impugnazione
Rispetto Degli Altri 

 

 

 

Rispetto Delle Norme Di Sicurezza Che Tutelano La Salute

 

 

 

 

 

Rispetto Delle Strutture E Delle Attrezzature

Casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e l’impossibilità di attuare un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. o    Consiglio di Istituto (qualora lo studente sanzionato o un suo genitore facciano parte dell’organo hanno l’obbligo di astenersi)1.  Il docente procede alla contestazione dell’infrazione disciplinare e comunicata nello stesso giorno al Dirigente Scolastico che provvede alla notifica per iscritto ai genitori.2.  Il Dirigente procede all’audizione dello studente interessato ovvero di altre persone informate sui fatti.3.  Entro 2  giorni dall’infrazione il Dirigente convoca il Consiglio di Istituto che accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione ovvero decide per la conversione della stessa in attività utili alla comunità scolastica.

4.  Il Dirigente provvede alla notifica del provvedimento sanzionatorio. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni o notificato direttamente agli studenti maggiorenni.

Organo

Di

Garanzia

 

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